L’adesione dell’avvocato ad una Convenzione che preveda compensi irrisori costituisce illecito disciplinare, in quanto lesivo del decoro e della dignità della categoria cui appartiene (Nel caso di specie, trattavasi di Convenzione del Comune che prevedeva un compenso di euro 17, accessori compresi, per ciascun giudizio patrocinato davanti al Giudice di Pace nei procedimenti di opposizione ai verbali relativi ad accertate violazioni del CdS e ad altre violazioni amministrative).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Accettare compensi irrisori costituisce accaparramento di clientela
L’accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio costituisce accaparramento di clientela, pratica che, di per sé lecita, sconfina nel disvalore deontologico qualora sia attuata ricorrendo a modalità non conformi a correttezza e decoro.
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Il compenso irrisorio mortifica la funzione della professione forense
L’onerosità costituisce una componente necessaria dell’incarico difensivo dell’avvocato, giacché il compenso concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà e l’indipendenza della funzione forense. Conseguentemente, l’accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio mortifica la funzione stessa della professione forense, trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell’avvocato.
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“Pubblicità” professionale: l’evoluzione normativa impone una nuova sensibilità nella valutazione delle condotte deontologicamente rilevanti
A seguito dell’evoluzione normativa “liberalizzatrice” (iniziata con il D.L. n. 248/2006, proseguita con l’art. 10 L. n. 247/2012 e culminata con l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →), l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale “con qualunque mezzo”, nel rispetto dei limiti della trasparenza, verità, correttezza e purché l’informazione stessa non sia comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Conseguentemente, non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina deontologica, sol perché enfatizzi il corrispettivo -se congruo e proporzionato-, il quale infatti costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato dal consiglio territoriale di appartenenza per aver offerto tramite internet “separazioni e divorzi contrattuali con accordo già raggiunto da euro 800,00”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).
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Divieto di bis in idem e recidiva specifica
Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto dall’incolpato- era stato proposto da avvocato non Cassazionista, nonché in forza della procura alle liti rilasciata per il procedimento disciplinare celebrato dinanzi al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
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La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento
Vìola l’art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 43 cod. prev.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →), l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza
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Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 cod. prev.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → (ora art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il compenso richiesto era circa quattro volte superiore a quello effettivamente commisurato al valore della controversia ed alla entità delle prestazioni svolte).
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Adozione e pubblicazione della decisione disciplinare: disciplina applicabile
Per la individuazione della disciplina applicabile ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito della decisione adottata a conclusione del procedimento, bensì della data di sua adozione.
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Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione (regime previgente)
La pubblicazione della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), a nulla rilevando in contrario che la successiva notifica della stessa all’incolpato sia effettuata già decorso il termine della prescrizione.
NOTA:
Con riferimento alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), cfr. Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui ai fini dell’interruzione occorre aver riguardo alla notifica della decisione.