Categoria: Giurisprudenza CNF

  • I presupposti della “nuova” sospensione cautelare

    A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 29

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 61

  • L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 settembre 2018, n. 98

  • La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare

    Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 29

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 61

    NOTA:
    In arg. cfr. ora, conformemente, l’art. 20 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo →, come modificato con Delibera CNF del 23 febbraio 2018.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 21 giugno 2018, n. 75

  • Sull’istanza di ricusazione al CNF decide il CNF stesso

    In tema di procedimento avanti al Consiglio Nazionale Forense, sull’istanza di ricusazione di uno o più componenti del Collegio decide il CNF stesso, senza alcuna sospensione del giudizio (artt. 37, 64 L. n. 247/2012, art. 49 RDL n. 1578/1933).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79

  • Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante

    L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79

  • CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione

    La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti e 33 i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79

    NOTA:
    Esattamente in termini, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017, nonché in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

  • La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo

    In applicazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non può essere adottato alcun valido provvedimento da parte del C.O.A. in materia di Cancellazione dall’Albo (ed in particolar modo nel caso di procedimenti di cancellazione per avvenuto accertamento dell’originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione) sia assenza di una specifica e precisa comunicazione da parte dell’Organo Istituzionale all’iscritto che è suo diritto esser sentito e sia in assenza dell’audizione del diretto interessato qualora questi ne abbia fatto formale ed esplicita richiesta. Pertanto, il provvedimento di cancellazione dall’albo, adottato in assenza di audizione del diretto interessato che ne abbia fatto formale ed espressa richiesta, è affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e quindi per violazione del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 13.