Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 73
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Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento (nella specie dichiarato improcedibile), non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 28 luglio 2016, n. 261
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L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento
Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44. -
Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria
Conformemente allo spirito della normativa comunitaria, in capo ai Consigli dell’Ordine permane una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie trattavasi di domanda di esonero della prova attitudinale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2015, n. 37, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 23 febbraio 2011, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 17. -
La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 188
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 197
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 191
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 190