Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione
La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 109
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L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 109
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Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di somme della Procedura
L’appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare (Nel caso di specie, il professionista delegato era stato condannato in via definitiva per peculato, essendosi appropriato di somme della procedura esecutiva senza l’autorizzazione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 109
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La sanzione disciplinare della radiazione
La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l’incolpato ha posto in essere la sua condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 109
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L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già artt. 5 e 8 cod. prev.) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
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Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem
Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Nel caso di specie, trattavasi di omesso appello).
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La condanna che contenga alcuni “copia&incolla” da altra decisione non è nulla
La decisione disciplinare che contenga alcuni “copia-incolla” da altra condanna (nella specie, nei confronti del medesimo incolpato) non comporta di per sé nullità, giacché all’organo giudicante non è imposta l’originalità né dei contenuti, né delle modalità espositive della decisione, fermo restando che, qualora tale modalità redazionale si risolva in un vizio di motivazione, in modo tale da escludere la sussistenza di un ragionevole iter logico-giuridico, il CNF può comunque integrare, in sede di appello, detta motivazione.
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Termine per il deposito della motivazione e impugnazione immediata della decisione
Qualora il CDD si conceda un termine per il deposito della motivazione, l’incolpato può proporre impugnazione immediata avverso il dispositivo della decisione disciplinare, senza necessità di riservarsi espressamente motivi aggiunti per l’ipotesi di ampliamento della motivazione da parte dell’organo decidente.