L’istituto dello speciale rimedio della rimessione ad altro giudice per legittima suspicione -previsto per il procedimento penale dall’art. 45 cpp a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto processo”- non è applicabile al procedimento disciplinare innanzi ai CDD, che ha natura amministrativa, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, in tale sede, i diversi istituti della astensione e della ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 29 novembre 2018, n. 162.