La legittimità della delibera di sospensione cautelare deve essere valutata avuto riferimento al momento della sua assunzione ed in relazione allo “stato degli atti” posto che il controllo di legittimità della misura può esercitarsi solo sulla base della motivazione del provvedimento applicativo e dal loro fondamento probatorio, non dalle emergenze successive (Nel caso di specie, il CDD aveva deliberato la sospensione cautelare omettendo di valutarne motivatamente lo strepitus fori, che traspariva successivamente dalla stessa impugnazione del ricorrente).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.
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La revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato NON determina EX SE la cessazione della materia del contendere
In mancanza di una espressa rinuncia al ricorso, la revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere, giacché detta misura cautelare di inibizione temporanea dell’attività è tale da segnare comunque lo status professionale dell’avvocato rimanendo “annotata” tra i suoi precedenti, ancorché con la mera motivazione di un’avvenuta estinzione in rito. Pertanto, alla luce dei precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e di interessi ex artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., può conseguentemente riconoscersi il perdurante diritto del ricorrente ad ottenere una decisione che valuti la legittimità ex tunc della delibera impugnata pur a seguito dell’avvenuta revoca della stessa con efficacia ex nunc.
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Il giudizio dinanzi al CNF è di legittimità e merito
Il giudizio di fronte al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019
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Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
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Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 86 del 23 settembre 2019
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Il procedimento disciplinare è attivabile anche su esposto anonimo
Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione sostanzialmente anonima e sottoscritta con firma non leggibile ).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza n. 85 del 23 settembre 2019
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L’avvocato non è disciplinarmente responsabile in via oggettiva per tutti i comportamenti altrui sol perché tenuti nel suo studio legale
La responsabilità disciplinare dell’avvocato non può farsi discendere, con automatismo inaccettabile, sol perché i fatti oggetto di accertamento disciplinare siano in thesi avvenuti nei locali di studio del professionista stesso, senza alcuna dimostrata imputabilità o altro collegamento soggettivo con il professionista medesimo (Nel caso di specie, trattavasi di animata assemblea condominiale avvenuta nello studio legale dell’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 84 del 18 settembre 2019