La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Ricorso al CNF e jus postulandi
Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019
-
L’istituto della rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all’avvocato dai principi generali del CDF (Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini riguardava l’impugnazione della decisione disciplinare proposta a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019
-
L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
-
L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza n. 95 del 7 ottobre 2019
-
Il decesso dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare comporta la cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione ed in considerazione della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 94 del 7 ottobre 2019
-
Divieto di accaparramento di clientela: l’offerta di prestazione professionale non richiesta
Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista contattava clienti altrui offrendo la propria assistenza legale gratuita per ottenere risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto, allegando alla comunicazione stessa una procura alle liti da sottoscrivere ed un foglio notizie da compilare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019
-
L’irrilevanza dell’accertamento in fatto del processo penale esclude l’obbligo (ora, facoltà) di sospensione del procedimento disciplinare
La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità, ora peraltro rimessa alla discrezionalità del Consiglio (art. 54 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019
-
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 42 L. 247/2012 e 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019
-
Accaparramento di clientela e luogo in cui viene offerta la propria prestazione professionale
All’avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019