La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
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Reclamo avverso elezioni rinnovo consiglio dell’ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine determina la declaratoria di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 189 del 19 dicembre 2019
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Reclamo avverso elezioni rinnovo consiglio dell’ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine determina la declaratoria di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 190 del 19 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 191 del 19 dicembre 2019
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Elezioni forensi – Reclamo avverso elezioni rinnovo consiglio dell’ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine determina la declaratoria di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
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La data della “scoperta” dell’illecito disciplinare non incide sulla decorrenza della prescrizione
La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal momento della commissione del fatto (nel caso di illecito istantaneo) ovvero dalla data della cessazione della condotta (nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente), restando in ogni caso irrilevante la data -futura, incerta, aleatoria ed indeterminabile ex ante- della scoperta o conoscenza dell’illecito stesso da parte del giudice della deontologia, giacché quando il Legislatore ha voluto stabilire ipotesi idonee a sospendere il termine di prescrizione od a fissarne una data di decorrenza diversa (art. 56 L. 247/2012), lo ha espressamente previsto (ad es., illecito disciplinare costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale), in quanto l’art. 2935 cc non si applica, neppure in via analogica, al procedimento disciplinare, che incide sulla “libertà” – in senso lato – dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019
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Fatto costituente reato e prescrizione disciplinare: il differimento del dies a quo presuppone l’esercizio dell’azione penale
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, purché sia stata esercitata l’azione penale nelle forme di cui all’art. 405 c.p.p. e sempreché in quel momento il termine prescrizionale non sia già maturato (Nel caso di specie, il procedimento penale, seppure rubricato, non era mai “formalmente” iniziato per la avvenuta archiviazione da parte del GIP).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019
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L’inadempimento al mandato professionale (e le false o mancate comunicazioni al cliente)
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 8 cod. prev.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia altresì omesso di informare l’assistito ovvero gli abbia fornito false indicazioni circa lo stato delle stesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 184 del 19 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.