Ai sensi dell’art. 47 L. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 16 L. 113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari d’esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale
Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 209 del 30 dicembre 2019
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All’avvocato che agisce di intesa con l’avvocato stabilito deve esser conferita procura alle liti
Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito “agisce d’intesa” con un avvocato iscritto all’albo, il quale ultimo deve necessariamente essere ricompreso nel mandato alle liti (Nel caso di specie l’avvocato stabilito aveva richiesto la dispensa dalla prova attitudinale, dichiarando di agire di intesa con un avvocato iscritto all’albo, che tuttavia non risultava nelle varie procure alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto del COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 209 del 30 dicembre 2019
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La domanda di cancellazione dall’albo presentata subito dopo l’esposto e prima dell’invio degli atti al CDD
Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni(*), al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti). Nel rispetto di tale ratio, poiché la trasmissione dell’esposto al CDD non è istantanea ma presuppone il compimento di una serie di atti necessari (l’invito all’iscritto a presentare deduzioni difensive al CDD e la redazione di una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’incolpato da trasmettere unitamente all’esposto), non osta all’operatività del divieto in parola la semplice materiale presentazione, nelle more, della domanda di cancellazione (che a sua volta impone adempimenti procedurali), rilevando piuttosto il momento della relativa trattazione da parte del COA.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019
(*) Cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012).
Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123. -
Il COA trasmette gli atti al CDD anche se la prescrizione disciplinare sia eventualmente già maturata
In tema di procedimento disciplinare, il Consiglio dell’Ordine trasmette gli atti al Consiglio Distrettuale senza delibare la notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare, ivi compresa l’eventuale maturazione della prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019
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Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto la difesa del fratello in due giudizi pendenti nei confronti di un proprio cliente in costanza di rapporto professionale con quest’ultimo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 206 del 30 dicembre 2019
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Procedimento disciplinare – Assenza o impedimento del consigliere segretario – Nomina di un segretario facente funzioni – Libertà di forma.
Nello svolgimento del procedimento disciplinare, la nomina di un segretario facente funzioni in luogo del titolare assente non richiede una speciale procedura di nomina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 206 del 30 dicembre 2019
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Nuovo tirocinio professionale forense e cancellazione automatica dal Registro speciale dei Praticanti alla scadenza del termine di Legge
In tema di tirocinio per l’accesso alla professione forense, secondo la previgente disciplina (R.D.L. n. 1578/1933), il praticante avvocato non perde interesse a rimanere iscritto nel Registro Speciale pure dopo la scadenza del sessennio di patrocinio e l’avvenuto rilascio di compiuta pratica. Invece, per i tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del Regolamento ministeriale adottato con D.M. n. 70/2016 (06.06.2016), l’art. 17, co. 10, lett. b), L. n. 247/2012 ha espressamente previsto che la cancellazione dal registro dei praticanti o dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica, salvo che sia stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo quinquennale, sicché trascorso trascorso tale termine gli effetti della cancellazione si producono automaticamente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 205 del 30 dicembre 2019
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Il decesso dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare comporta la cessazione della materia del contendere
Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata che ha irrogato la sanzione disciplinare, all’intervenuta morte dell’incolpato consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 204 del 30 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: le elezioni forensi “suppletive”
A differenza della previgente normativa (art. 15 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944), la nuova disciplina del procedimento elettorale forense (L. n. 247/2012 e L. 113/2017) non prevede espressamente le elezioni suppletive, che tuttavia -secondo una interpretazione logica e sistematica consentita dalla mancanza di una riserva di legge in materia- devono ritenersi consentite in quanto nella locuzione “elezioni”, senza aggettivazioni di sorta, possono ricomprendersi non solo tutte le operazioni volte a costituire l’organo forense ma anche quelle idonee ad integrarlo, per una tutela dell’integrità e della conseguente piena funzionalità dell’organo stesso, come appunto le elezioni “suppletive” (Nel caso di specie, 6 dei 15 Consiglieri eletti rassegnavano le proprie dimissioni ed il COA procedeva quindi, dapprima, ad integrare la propria composizione mediante scorrimento dei non eletti che subentravano nel minor numero di 4, e infine ad indire elezioni suppletive per gli ultimi 2 posti necessari alla reintegrazione del plenum. Tale delibera e le relative elezioni venivano impugnate al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il reclamo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 50 del 6 giugno 2020