Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 45 r.d.l. n. 1578/1993 (ratione temporis applicabile) è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale; la mancata osservanza di termine indicato non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento e deve intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente […]