Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi strettamente personali”. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 175