Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 47 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 46 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 42 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 41 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 40 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta fuori termine nonché depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 39 del 18 marzo 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché fuori termine ed infine depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 38 del 18 marzo 2021

    avverso la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare promosso contro l’Avvocato [OMISSIS] emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze il 18.05.2020

  • Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

    Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all’intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio), sentenza n. 37 del 26 febbraio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Secchieri), sentenza n. 239 del 18 dicembre 2020.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2021

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021