La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, e conseguentemente applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
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Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che, quantomeno per colpa, il professionista non fosse a conoscenza dell’ammissione al beneficio stesso così come l’eventuale successiva revoca del beneficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 157 del 17 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 136 del 15 novembre 2019. -
Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere
Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all’intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 156 del 17 luglio 2021
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 155 del 17 luglio 2021
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L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa
L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 CdFArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo → vigente)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi completamente della lite, restando contumace.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 154 del 17 luglio 2021
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Impugnazione al CNF dell’archiviazione dell’esposto: individuazione dei legittimati attivi nonché del dies a quo del relativo termine
Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto (dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto), da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine di 30 giorni, che decorre: per il COA, dalla comunicazione del provvedimento stesso (art. 58, co. 4, L. n. 247/2012) e, per il PM, dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza, poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare impongono che il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 154 del 17 luglio 2021
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L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia
Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di numerosi beneficiari la complessiva somma di circa 400mila euro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Sorbi), sentenza n. 153 del 17 luglio 2021
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La notifica della decisione disciplinare al domicilio eletto presso il difensore
Il termine per impugnare le decisioni disciplinari decorre dalla data di notifica all’incolpato restando irrilevante la data di notificazione al difensore, salvo che l’incolpato non si sia presso questi domiciliato nel corso del procedimento, nel qual caso a nulla rileva che l’incolpato stesso abbia avuto aliunde conoscenza della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Sorbi), sentenza n. 153 del 17 luglio 2021
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54, che ha natura processuale e si applica ratione temporis ai procedimenti introdotti successivamente alla sua entrata in vigore), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Sorbi), sentenza n. 153 del 17 luglio 2021