Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che offenda controparte, definendolo “sfrontato”, “farneticnte”, “proclive a delinquere”, “spregiudicato”, “losca figura”, “arrogante malavitoso”, “malfattore che opera all’insegna del malaffare”. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025