Stante la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare di primo grado, dinanzi ai CDD non trova applicazione lo Statuto speciale altoatesino, nella parte in cui prevede la facoltà, per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, dovendosi piuttosto fare riferimento alle norme che disciplinano l’uso della lingua tedesca nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, con sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Infatti, le disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche sono state dettate dai padri costituenti a tutela delle caratteristiche etniche e culturali, e si pongono, pertanto, su un piano differente da quello del diritto alla difesa, tutelato dall’art. 24 Cost.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
-
Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari
L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.
-
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione
-
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
-
Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus
Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
-
L’iscrizione dell’avvocato stabilito nell’albo cassazionisti
L’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale forense italiano, essendo infatti a tal fine necessario, ex art. art. 9 D.Lgs. n. 96/2001, che l’avvocato stabilito: 1) dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia; 2) successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L. n. 247/2012. Solo a seguito di tale iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato stabilito potrà esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque d’intesa con un professionista iscritto all’albo speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 242 del 29 dicembre 2021
-
CODICE deontologico forense – determinazione della sanzione – criteri.
L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021
-
Avvocati stabiliti e attività professionale esercitata in regime di monocommittenza
Ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, l’attività professionale svolta a beneficio esclusivo di uno studio legale ovvero del suo titolare (c.d. regime della “monocommittenza”) è pienamente compatibile – in difetto di diversa previsione normativa – con lo status di professionista stabilito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 240 del 28 dicembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020. -
Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali
In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l’avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un’attività stragiudiziale che non necessita dell’intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l’attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 240 del 28 dicembre 2021