Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere della Sezione Disciplinare

    Il procedimento che si svolge innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come il procedimento disciplinare che si svolgeva innanzi al Consiglio dell’Ordine, ha natura amministrativa e non vige quindi il principio della immutabilità del Giudice. Conseguentemente, non configura ipotesi di violazione di diritto di difesa né integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 26 del 22 marzo 2022

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021.

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Ai sensi dell’art. 47, co.6 L. n. 247/2012 (già art. 22, co 6 RDL n. 1578/1933) ciò che conta, ai fini della previsione d’ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni sicché è tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d’ineleggibilità (già d’incandidabilità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

    Ogni conseguenza derivante dalla dichiarazione di ineleggibilità/incandidabilità spetta al COA che, ai sensi dell’art. 16 L. 113/17, dovrà provvedervi nei trenta giorni successivi. Infatti, l’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Gli avvocati componenti delle Commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine nelle lezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto, giacchè il citato divieto (art. 47, comma 6 della legge 247/2012) copre sempre l’intera tornata elettorale successiva alla cessazione dell’incarico, anche se svolta a distanza di anni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Ai sensi dell’art. 47 L.247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933) l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 6 L.113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari di esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Il Commissario d’esami da avvocato non può candidarsi alle elezioni forensi immediatamente successive

    In tema di elezioni degli avvocati nei Consigli dell’ordine forense, l’art. 47, comma 6 della L. n. 247/2012 si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato dalla lettura sistematica, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Non è incostituzionale, ma anzi ragionevole, il divieto di candidarsi alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 6, della legge n. 247/2012 in riferimento agli artt. 2,3 e 51 commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui rimuove l’impedimento all’elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. La preclusione alla candidatura, quindi, per le distinte tornate elettorali previste per i Consigli dell’ordine forense da un lato, e per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dall’altro, non riguarda un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole, poiché il divieto normativo si riferisce soltanto alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato. D’altra parte, l’avere il legislatore coerentemente stabilito un divieto reciproco per gli avvocati, tra l’espletamento dell’ufficio di componente le commissioni d’esame e la partecipazione ai suddetti organismi, chiaramente denota una scelta – discrezionale, ma non certo priva di una intrinseca ragionevolezza- di separazione funzionale, intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi: ammissibile (e comunque non indispensabile) l’autonoma impugnazione del verbale di ammissione delle candidature

    In tema di elezioni forensi, all’avvocato escluso in sede di ammissione delle candidature è consentito il reclamo, anche assistito da misure cautelari urgenti; peraltro, la mancata impugnazione dell’ammissione della candidatura non osta alla facoltà di contestare l’elezione, atteso che per tutti gli iscritti, anche diversi dall’aspirante candidato, l’atto in parola è meramente prodromico e non idoneo ad incidere in maniera definitiva su posizioni soggettive.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell’albo

    Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo. Infatti, contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico (come nel caso in cui non fosse candidato alla tornata elettorale), e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condivisione dei locali con il legale di controparte

    L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →). In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi al professionista che aveva assistito un soggetto convenuto in giudizio da un attore difeso da un avvocato che esercitava la professione nei suoi medesimi locali. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che -in base al principio accusatorio- ex actis non emergeva in modo certo che i due professionisti, oltre a condividere il locali di studio, collaborassero anche in maniera non occasionale, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 22 del 22 marzo 2022