L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Incompatibile l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche non abilitati, degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e/o Armate
Il dovere di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo; ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica stessa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un maresciallo dell’Aeronautica militare, che ne aveva fatto richiesta).
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Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CDD l’accesso agli atti attraverso le modalità telematiche previste dall’art. 13 del DPR 184/2006 in materia di accesso all’attività amministrativa. Il CDD richiesto, quindi, nell’accogliere l’istanza, aveva tuttavia precisato che l’accesso ai documenti del fascicolo sarebbe dovuto avvenire in modalità analogica, “prendendone visione ed estraendone copia integrale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima tale delibera, rigettando così la relativa eccezione).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CDD – Irregolarità – Eccezione tardiva in sede di ricorso – Comparizione – Sanatoria
Nell’ipotesi in cui potesse rilevarsi una qualche irregolarità procedimentale, l’eccepita violazione va soggetta a limiti di deducibilità e l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di ricorso è da considerarsi tardiva, non vertendosi, comunque, in ipotesi di nullità insanabile che rimane superata dalla comparizione e dalle difese compiutamente svolte dall’incolpato.
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Praticanti avvocati e Covid-19: la convalida del semestre nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di udienze
Nel caso in cui l’attività presso gli Uffici Giudiziari sia oggetto di forti limitazioni dovute alla pandemia da Covid19, tali da non permettere l’acquisizione del numero minimo di udienze richieste da parte del praticante avvocato, a causa di rinvii o comunque gravi e comprovate difficoltà nella partecipazione alle medesime, rientra comunque nella discrezionalità del COA la decisione di convalidare eccezionalmente il semestre di tirocinio, anche in deroga a quanto eventualmente stabilito dalla normativa secondaria ovvero da convenzioni con l’Accademia per lo svolgimento del semestre anticipato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 89 del 1° giugno 2022
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L’impugnazione al CNF proposta a mezzo PEC mediante atto nativo digitale o analogico scansionato
Avverso le decisioni dei Consigli territoriali è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata, ossia allegando alla stessa (oltre all’eventuale procura speciale, nel caso in cui il ricorrente sia assistito da un difensore) il file nativo digitale del ricorso digitalmente sottoscritto ovvero la scansione dell’originale cartaceo sottoscritto analogicamente con relativa attestazione di conformità, potendo peraltro trovare applicazione, in difetto, l’art. 156 cpc in tema di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, avuto riguardo al fatto che la PEC comunque consente: a) la riferibilità dell’atto al ricorrente o al suo difensore; b) la sussistenza dell’atto; c) la ricezione dello stesso ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 89 del 1° giugno 2022
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La mancata proposizione dell’azione non è sempre e necessariamente dovuta ad inadempimento al mandato professionale
L’incarico professionale che si sostanzi nella preventiva fase di studio non necessariamente culmina -una volta valutati i relativi elementi di fatto e diritto- nella proposizione della relativa azione giudiziale, essendo infatti compito esclusivo dell’avvocato la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale ed essendo, d’altra parte, tenuto ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo ed esclusivamente al dovere di informazione ma anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, nonché a sconsigliare lo stesso dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole (Nel caso di specie, trattavasi di opposizione a decreto penale di condanna, la cui proposizione avrebbe comportato conseguenze potenzialmente ben più gravose per l’assistito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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La mancata stipula della polizza professionale e l’omessa comunicazione dei relativi estremi alla parte assistita
Costituisce illecito disciplinare l’inosservanza dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e di rendere noti alla parte assistita i relativi estremi (art. 27, comma 5, cdf), salvo che tale ultima mancata comunicazione non derivi da errore giustificabile idoneo ad escludere l’elemento della volontarietà.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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Esclusa la responsabilità disciplinare nel caso di quadro probatorio contraddittorio
Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022