Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

  • L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

    L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi, di cui a dire dell’incolpato- il giudice non aveva comunque tenuto conto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

    L’Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche (Nella specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291.

  • La ratio dell’art. 48 codice deontologico

    La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

  • Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l’incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza “riservata” per la asserita necessità di perseguire la verità nell’interesse del Cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019.

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

  • Asserita illegittimità della mancata iscrizione o della cancellazione dall’albo forense: il risarcimento del preteso danno va fatto valere dinanzi al Giudice ordinario

    Il CNF (e, quindi, non pure il TAR) ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei COA, delle istanze per il rilascio dei relativi certificati. Non spetta invece al CNF la giurisdizione sulle domande di risarcimento del relativo preteso danno, asseritamente conseguente all’illegittimo esercizio del predetto potere da parte degli Ordini, che spetta infatti al giudice ordinario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 143 del 26 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SSUU n. 10215/2006, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Maggio), sentenza n. 82 del 24 giugno 2020, CNF n. 250/2015 e CNF n. 158/2013.
    Con specifico riferimento al preteso danno da procedimento disciplinare, cfr. altresì Cass. sez. III n. 19246/2015, secondo cui “Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall’Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell’esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell’autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l’espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell’incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale“.

  • Praticanti avvocati: la formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari

    Il periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, disciplinato dall’art. 73 D.L. 69/2013 costituisce un percorso non dedicato specificamente all’accesso alla professione forense, il quale può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense, fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016. In particolare:
    1) l’attività di formazione per chi svolge contestualmente anche il tirocinio forense è condotta in collaborazione con il COA “secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio” (comma 5-bis art. 73 cit.);
    2) “gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, ne’ possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale” (comma 7 art. 73 cit.);
    3) è consentito lo svolgimento dello stage contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o notaio (comma 10 art. 73 cit.);
    4) l’esito positivo del tirocinio viene valutato ai fini del compimento della pratica forense o di notaio per il periodo di un anno (comma 13 art. 73 cit.).
    Infine, il praticante può iscriversi al Registro una volta terminato lo stage con esito positivo, e chiedere la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio ovvero, qualora risulti già iscritto nel Registro, intraprendere lo svolgimento dello stage: in tale caso dovrà rimanere iscritto, e si applicheranno le disposizioni in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine, nonché ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno, e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016, che mantiene ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio; in tal senso, il COA è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del DPR 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno, per cui non viene meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 143 del 26 settembre 2022

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Cassazionisti aveva rigettato la sua istanza di iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 145 del 26 settembre 2022