L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il certificato medico attestava un generico impedimento “a svolgere attività lavorativa per tre giorni per motivi di salute”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 32 del 7 marzo 2023