Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Carattere oggettivo del limite – Fondamento – Conseguenze – Consigliere già eletto per il secondo mandato – Candidabilità alle elezioni successive – Esclusione – Dimissioni anticipate – Irrilevanza.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell’operatività del divieto contenuto nell’art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla luce dell’interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all’esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura. Tali principi, peraltro, si applicano anche all’ipotesi di consiliatura intermedia giunta a termine, ma di durata inferiore a quella del precedente mandato svolto dal candidato.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
-
Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF
Il CNF è l’organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, ex art. 36 della legge professionale forense, e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su ricorso degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
-
Elezioni forensi: prima del voto, la Commissione elettorale può modificare in autotutela i propri provvedimenti
In tema di elezioni forensi, nella fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla Commissione elettorale perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto, conformemente al principio generale secondo cui l’amministrazione può e deve provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 36 della legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
-
Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria PEC
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata (Nel caso di specie, l’avvocato non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024
-
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
-
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. Da ciò discende che non è possibile sostenere l’esistenza di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato in capo all’incolpato stante che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
-
La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022. -
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
-
Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo
La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 137 del 5 luglio 2023.