L’art. 18 R.D. 30 gennaio 1942, n. 12 sull’ordinamento giudiziario stabilisce l’incompatibilità del magistrato ad esercitare le proprie funzioni nel luogo in cui un parente sino al secondo grado o un affine in primo grado esercitano l’attività forense. Tale disposizione – proprio perché prevista dall’ordinamento giudiziario – riguarda unicamente il magistrato, ma non l’avvocato, il quale, invece, può liberamente esercitare la propria professione dove meglio ritiene opportuno, a prescindere dalla presenza in loco di un magistrato con il quale abbia rapporti di parentela o affinità previsti dalla norma citata. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 26 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), decisione del 26 gennaio 1989, n. 21