L’obbligo di presentare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3 della legge professionale e l’obbligo di inviare annualmente alla Cassa di Previdenza avvocati e procuratori il mod. 5, indipendentemente dal conseguimento d’un reddito professionale, discendono da precise disposizioni di legge. (Nella fattispecie, al responsabile di tali addebiti, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento, in considerazione anche dell’assenza di precedenti disciplinari a carico del professionista). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 143