L’esercizio del potere-dovere attribuito al Consiglio dell’Ordine di sospendere cautelarmente dall’esercizio della professione l’iscritto che venga a trovarsi nella particolare condizione prevista dall’art. 43 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituisce violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, né di quelli della pari dignità ed uguaglianza sociale assicurati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. La […]