Il professionista che, presso lo studio di un collega nel quale si teneva un incontro per transigere una situazione giudiziaria pendente, abbia fatto entrare contro la volontà di tale avvocato l’Ufficiale Giudiziario, che provvedeva così alla notificazione di un atto alla parte rappresentata da tale avvocato, tiene un comportamento non consono al decoro ed alla dignità dell’avvocato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brescia, 11 marzo 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 15 marzo 1994, n. 27