Gli istituti della ricusazione e dell’astensione sono espressamente riferibili e quindi applicabili ai procedimenti disciplinari così come previsto dall’art. 49 della legge 22 gennaio 1934, n. 36; la ricusazione peraltro può essere proposta solamente nei confronti dei singoli consiglieri ma non nei riguardi del Consiglio dell’Ordine considerato quale organo unitario avanti il quale deve essere celebrato il procedimento disciplinare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 20 gennaio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 30 maggio 1994, n. 50