La cancellazione, anche d’ufficio, dall’albo da parte del consiglio dell’ordine non può essere pronunciata se non dopo avere convocato l’interessato e sentite le sue giustificazioni. (In particolare, il Consiglio ha affermato che ritenere diversamente significherebbe infrangere i criteri fondamentali del diritto alla difesa, il principio del contraddittorio, e le norme di legge). (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ariano Irpino dell’8 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 13 febbraio 1995, n. 16