È da annullare la decisione con cui il consiglio dell’ordine dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un diverso episodio (nella specie il consiglio dell’ordine dopo aver riconosciuto che i fatti addebitati al professionista non erano tali da integrare un illecito disciplinare, ha considerato meritevoli della sanzione dell’avvertimento fatti che, a questo, non erano stati mai contestati). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Galati), sentenza del 9 aprile 1996, n. 48