La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso parere C.d.O. di Palermo, 24 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 9 aprile 1996, n. 55