Sussiste nullità dell’addebito per difetto di specificità, soltanto quando vi sia incertezza assoluta sui fatti, in dipendenza dei quali l’incolpato non abbia potuto svolgere ampiamente la sua difesa. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 18 maggio 1991). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 6 novembre 1993, n. 122