La cancellazione dall’albo non può essere deliberata dall’ordine se non dopo aver convocato il professionista interessato e sentito le sue giustificazioni. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 dicembre 1994). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Casalinuovo), sentenza del 9 aprile 1996, n. 41