A sensi dell’art. 5 del r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. territoriale spetta solo al professionista iscritto ed al pubblico ministero. Non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 1994). […]