Non è configurabile «una recidiva specifica infraquinquennale» (come ipotizzato dal consiglio dell’ordine) quando i precedenti disciplinari non afferiscano a illeciti disciplinare della stessa indole. (Accoglie in parte ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ancona del 9 dicembre 1991). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 3