Conformemente all’art. 37, secondo comma del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, la cancellazione dagli Albi non può essere disposta se non dopo aver sentito le giustificazioni dell’interessato. (Accoglie ricorso). Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 14 aprile 1993, n. 59