Non può proporsi istanza di ricusazione avverso colui che prima dell’istanza medesima abbia dichiarato di astenersi, venendo meno nell’ipotesi lo scopo dell’azione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 maggio 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 43