Il Consiglio Nazionale Forense riveste la funzione di giudice del merito, ma sempre e soltanto sulla base degli elementi e della situazione giuridica esistente al momento della deliberazione. Sicché il Consiglio Nazionale non può prendere in esame modifiche sopravvenute o elementi successivi alla formazione della delibera impugnata, in quanto diversamente si finirebbe per superare i […]