Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza l’avvocato che falsifichi la firma di un cliente certificandone poi la veridicità e rediga un provvedimento informe di archiviazione di un pretore in un procedimento trasmettendolo a terzi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 19 giugno 1993). […]