La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica nella ipotesi in cui la decisione riguarda gli stessi fatti contestati, se pur facendo riferimento a norme relative al nuovo codice deontologico non ancora in vigore al momento della commissione dei fatti, ove comunque il consiglio dell’ordine abbia ritenuti quei comportamenti lesivi del più generale principio di diligenza e correttezza, già deontologicamente tutelati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 7 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GALATI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 133