Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, apponendo firme false su assegni, incassi e trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente e giustifichi tale comportamento con una pretesa compensazione di onorari, peraltro non autorizzata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 21 NOVEMBRE 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 200