Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Sospeso disciplinarmente l’avvocato-delegato alla vendita condannato per turbativa d’asta

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato in sede penale per turbativa d’asta (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale per turbativa d’asta relativa ad una procedura esecutiva in cui era custode giudiziario delegato alla vendita. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 15).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 27 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 419/2024, CNF n. 369/2024, CNF n. 69/2013.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 27 del 17 febbraio 2025

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 27 del 17 febbraio 2025

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 27 del 17 febbraio 2025

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 27 del 17 febbraio 2025

  • L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia

    Costituisce (anche) gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di tre beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020.

  • La tipizzazione dell’illecito deontologico è solo “tendenziale”

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025

  • Accordo sul compenso: la quota va calcolata su un importo predefinito

    Costituisce (illecito) patto di quota lite l’accordo sul compenso che faccia espresso riferimento ad una percentuale (nella specie, il 5%) del “risultato ottenuto” (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012), mentre non vìola il divieto in parola ed è quindi lecito l’accordo sul compenso che calcoli detta percentuale su un quantum (pre-)determinato, sempreché il compenso così pattuito alla fine risulti, nel suo ammontare, comunque conforme ai parametri forensi e quindi non sproporzionato né eccessivo (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF n. 351/2024, CNF n. 260/2015, Cass. n. 25012/2014, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013, Cass. n. 11485/1997, Cass. n. 4777/1980, secondo cui la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.

  • Il patto di quota lite, alla luce della nuova legge professionale

    Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 2169/2016 nonché CNF n. 260/2015, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013.

  • La ratio del divieto di patto di quota lite

    La ratio del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 co. 3 e 4 L. n. 247/2012) e risiede nella tutela dell’interesse del cliente e della dignità della professione forense proprio per evitare la commistione di interessi tra cliente ed avvocato che invece si avrebbe quando il compenso fosse collegato, in tutto o in parte all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF parere n. 19/2007, CNF n. 138/2005, CNF n. 300/2004, CNF n. 221/1998.