Posto che l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, pone in essere un comportamento contrario ai doveri professionali di lealtà, correttezza, dignità, probità, decoro e diligenza il professionista che, obbligato al versamento mensile della somma a lui imposta dal Tribunale in sede di separazione coniugi a titolo di mantenimento verso il figlio minore (obbligo, oltre che giuridico, principalmente morale), si renda inadempiente, così peraltro arrecando certamente disdoro alla intera classe forense quando, come nel caso di specie, subisca per più volte pignoramenti anche presso terzi, tentando con qualsiasi mezzo di eludere tale suo obbligo morale, civile e giuridico. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Ancona, 24 giugno 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione – Adeguatezza.
Deve ritenersi congrua, in relazione alla gravità delle incolpazioni, la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre irrogata dal COA all’avvocato che reiteratamente, nel tempo, realizzi plurimi illeciti frazionati per pratiche diverse affidategli dal proprio cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Mantova, 11 ottobre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Difformità dalla decisione.
Atteso che la difformità tra contestazione e decisione deve ritenersi insussistente allorché il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, è configurabile la nullità del procedimento disciplinare per difetto di specificità della contestazione solo quando vi sia incertezza sui fatti contestati in dipendenza dei quali l’incolpato non abbia potuto svolgere le proprie difese. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 13 novembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Divieto di pubblicità – Uso qualifica “Giudice di Pace” – Illecito deontologico – Sussistenza.
Posto che l’attività forense e quella di giudice onorario sono ontologicamente distinte e profondamente diverse, tanto da essere incompatibili nello stesso ambito territoriale, costituisce illecito disciplinare, in quanto vietato dall’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, l’uso della qualifica di “Giudice di Pace” nell’intestazione della carta da corrispondenza dell’avvocato, l’esternazione di tale qualifica nell’esercizio dell’attività professionale rivelando l’intenzione di accreditarsi in modo elogiativo in quanto appartenente alla magistratura ed alimentando nei terzi un affidamento non giustificato né consentito, anche in base ai doveri di dignità e di decoro dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Lanciano, 10 dicembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Configurabilità – Dolo o colpa – Irrilevanza.
Ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare non sono necessari il dolo o la colpa, ma è sufficiente la sola riferibilità della condotta all’agente, essendo indifferente l’errore o il ritenere che l’atto compiuto non sia professionalmente riprovevole, e risultando altresì irrilevante che il professionista non abbia voluto e nemmeno previsto l’effetto lesivo della propria condotta (nella specie, si trattava della violazione, da parte dell’incolpato, dell’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, la cui portata, ad avviso del CNF, va colta in senso lato, considerando che il riferimento alla “posizione debitoria della controparte” trascende l’ambito caratteristico delle obbligazioni pecuniarie per comprendere ogni comportamento dovuto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 241
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Illecito disciplinare – Natura – Istantanea.
La richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi, conformemente al tenore letterale dell’art. 43 can. II c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →, configura un illecito disciplinare a carattere istantaneo e non continuato, nè in ragione del protrarsi della condotta né a causa del permanere degli effetti tipicamente lesivi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Varese, 8 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 240
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Condanna in sede penale – Radiazione – Automaticità – Annullamento.
Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le sanzioni destitutive non possono essere disposte in modo automatico dalla legge, ma devono essere irrogate solo a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che informa il principio di uguaglianza, le situazioni previste dall’ordinamento forense (art. 42 l.p.f.) come ipotesi di radiazione o cancellazione di diritto non possono più ritenersi tali, imponendo comunque un procedimento disciplinare ed una giustificata motivazione della sanzione in relazione al caso concreto. Va pertanto annullata la decisione con cui il COA abbia automaticamente inflitto al ricorrente condannato in sede penale la sanzione della radiazione dall’albo professionale, invece di sottoporre il medesimo al procedimento disciplinare regolato dalla legge professionale forense, nell’ambito del quale valutare se fosse o no meritevole di sanzione e se questa dovesse essere veramente la radiazione pronunciata ex art. 42 r.d.l. 1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Cosenza, 6 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 239
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Fatti punibili in sede disciplinare – Fatti costituenti reato – Prescrizione – Decorrenza – Distinzione.
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44 co. 1 del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Cosenza, 6 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 239
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’utilizzo nelle frasi e negli scritti difensivi di espressioni offensive che, eccedendo i limiti della critica anche aspra, non siano giustificate da esigenze di difesa, costituisce illecito disciplinare correttamente sanzionato con l’avvertimento, atteso che chi esercita la professione forense è tenuto, nello svolgimento del mandato difensivo, ad attenersi sempre ai principi di lealtà e correttezza, i quali rappresentano il patrimonio etico della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Nola, 27 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 238
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di colleganza e correttezza.
Pone in essere un comportamento contrario ai doveri elementari che incombono sull’avvocato e che gli vietano comportamenti reticenti e sleali in ogni caso, ma soprattutto quando tratti un affare professionale con un collega, il professionista che definisca con la controparte una transazione per danni alle cose da incidente stradale, tacendo al collega di aver chiesto il giorno precedente la notifica di un atto di citazione per lo stesso sinistro contro la stessa parte assistita dal collega medesimo per danni alla persona. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 16 giugno 2005).