Deve ritenersi intrinsecamente offensiva la frase con cui il professionista, nei suoi scritti difensivi, adombri il sospetto di una condiscendenza del magistrato nei confronti del collega avversario in virtù della qualifica di quest’ultimo di membro del Consiglio dell’ordine cui appartiene anche il primo. Una siffatta espressione, oltre che offensiva e sconveniente, non è giustificabile in alcun modo ed è idonea a far dubitare non solo del decoro e dell’onore delle persone cui si riferiscono ma anche di quelli dell’intera classe forense, generando il dubbio nella collettività che in tribunale i provvedimenti giurisdizionali possano essere pronunciati per favorire taluno o danneggiare tal’altro.
Va riformata la decisione con cui il CdO irroghi la sanzione della sospensione per mesi due senza tenere conto che le espressioni offensive disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, sono state pronunciate nel medesimo contesto, come tale idonee ad essere valutate quale frutto di una reazione in continenti e non ex intervallo (nella specie, il CNF, riformando in parte qua l’impugnata decisione, ha irrogato a carico del ricorrente la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 giugno 2006).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Sostituzione relatore – Irrilevanza
La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 giugno 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Obbligo di presentazione del rendiconto – Inadempimento – Illecito – Sussistenza
Il professionista che, dietro mandato, assuma la gestione del denaro altrui, deve essere ben consapevole degli obblighi che gravano su di lui, obblighi che, pur conformandosi a quelli del mandatario, sono ulteriormente caratterizzati dai doveri di probità, dignità, decoro e lealtà che gravano specificamente sugli avvocati. Ne consegue la responsabilità disciplinare del professionista che, in difetto di prova di qualsivoglia obiettiva circostanza attestante l’esecuzione del mandato, in tal modo impedisca la verifica (attraverso il mancato rendiconto) della bontà del proprio operato ai fini della sua liberazione dalla responsabilità ex art. 1710 c.c. (nella specie, il ricorrente, per conto di una cliente ma in nome proprio, aveva provveduto ad investire sul mercato mobiliare e borsistico americano somme a lui consegnate dalla stessa cliente, omettendo, a seguito del decesso di quest’ultima, di dare all’erede qualsivoglia rendiconto delle operazioni di investimento a suo tempo effettuate).
Il dovere etico, imposto agli avvocati oltre che dalle norme del codice deontologico anche dall’art. 12, co. 1, r.d.l. n.1578/1933, di adempiere il loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene alla loro funzione di collaboratori della giustizia, sancisce il preciso obbligo di dare pieno e compiuto rendiconto di quanto compiuto in relazione al mandato loro affidato, oltre che di trasmettere al cliente tutte le somme comunque avute o gestite in esecuzione del mandato stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2006).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 22 aprile 2008, n. 27
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Carente motivazione – Nullità – Esclusione
La carenza di motivazione della decisione del C.d.O. non determina affatto la nullità del provvedimento, ma impone tutt’al più al giudice dell’appello ogni opportuna integrazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 26
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza data e nome relatore – Nullità – Esclusione
In difetto di espressa previsione e stante il relativo principio di tassatività, la mancanza della data della decisione del C.d.O. e del nome del relatore (per quanto comunque desumibili dal verbale di seduta) non determina la nullità della stessa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 26
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Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura
Il professionista forense che riceva il mandato dal proprio cliente ha la responsabilità deontologica del corretto svolgimento della pratica anche nell’ipotesi in cui l’abbia affidata alle cure dei suoi collaboratori, dovendo egli stesso rispondere dell’attività dei suoi sostituti ed avendo inoltre il dovere di vigilanza.
Allorquando molteplici siano state le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dall’incolpato, ciò che nel procedimento disciplinare deve formare oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento; tale sanzione, infatti, non sarà la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) . -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Dovere di vigilanza sui collaboratori
Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono deontologicamente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, giacché l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza
Secondo la consolidata giurisprudenza del CNF, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. L’avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Patrocinio difensore non iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti – Inammissibilità
Il ricorso al CNF, svolto nell’interesse di chi non sia iscritto all’albo ordinario, deve essere presentato, per essere ammissibile, da un avvocato iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti. Ciò in quanto l’art. 86 c.p.c. va correlato con le norme speciali previste dall’Ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del r.d.l. n. 37/1934. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 12 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 aprile 2008, n. 24
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Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esercizio della difesa in proprio – Aggravante
Il difensore che si avvalga della facoltà di difendersi in proprio assume un compito particolarmente delicato e gravoso, che mette necessariamente a dura prova il senso della misura, lo spiccato equilibrio, il sereno distacco, la pacatezza e la freddezza nelle scelte e nei comportamenti che devono caratterizzare il ruolo del difensore. In tal caso, pertanto, lungi dal costituire un’attenuante né tanto meno un’esimente, il fatto di difendersi in proprio costituisce semmai un’aggravante, poiché chi opera tale difficile e sia pur legittima scelta deve conoscere la grande responsabilità che in tal modo assume. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23