Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La sanzione disciplinare irrogata in violazione della pregiudizialità penale

    Nel caso di fatti costituenti anche reato (art. 44 L.P) e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il procedimento disciplinare (ed il relativo termine quinquennale di prescrizione) è necessariamente sospeso ex art. 295 cpc fino alla definizione del processo penale con sentenza penale irrevocabile. Nel caso di provvedimento adottato in difetto di sospensione, il procedimento stesso deve ritenersi viziato da eccesso di potere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 162

    NOTA:
    In arg. cfr. pure la giurisprudenza conforme di Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), decisione del 21 aprile 2011, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137; Cassazione Civile, SSUU, 5 ottobre 2007, n. 20843; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 182; Cassazione Civile, SSUU, 15 luglio 2005, n. 14985.

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione, adottato dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile avanti al CNF: stante il principio generale di tassatività, in subiecta materia l’impugnazione è infatti consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il suddetto decreto di archiviazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Vietato produrre in giudizio la proposta transattiva ricevuta dal collega di controparte

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 maggio 2002 n. 70.

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • Dovere di difesa e divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi

    La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre
    eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • Il divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi contenente proposte transattive

    Il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda anche la corrispondenza che, benché non qualificata come “riservata”, contenga proposte transattive; come è reso evidente dall’utilizzo della dizione “e comunque” del tutto equivalente, nel contesto lessicale esaminato, alla dizione “e in ogni caso”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • La ratio dell’art. 28 cdf

    La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • Procedimento disciplinare: la tutela del diritto di difesa dell’incolpato

    L’art. 45 dell’R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela del diritto di difesa attiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18/12/2009 n. 170.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    L’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, l’attività e il decoro dell’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • La richiesta di pagamento del compenso in contanti

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda il pagamento in contanti del proprio onorario ammontante a diverse migliaia di euro, costituendo tale modalità un’evidente istigazione ad un illecito fiscale ed al conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, dando luogo ad un fenomeno di evasione, suscitando nel cliente (ed inevitabilmente, anche più ampiamente, nei terzi in genere) un’immagine negativa dell’Avvocatura, ponendo in essere comportamenti violativi non solo di norme di legge, ma anche di elementari doveri di solidarietà sociale quale è quello della contribuzione fiscale, ledendo quindi l’immagine ed il decoro dell’intera classe forense (Nella specie, il professionista aveva richiesto il pagamento del compenso, pari ad euro 40mila, in banconote di 500 Euro).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160