Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà “adeguatamente motivato”, ha rigettato l’impugnazione).

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 34476 del 27 dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Berrino Umberto), sentenza n. 13983 del 23 Maggio 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Giusti Alberto), sentenza n. 5200 del 21 Febbraio 2019, Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Doronzo Adriana), sentenza n. 2084 del 24 Gennaio 2019, Corte di Cassazione (pres. Mammone Giovanni, rel. Armano Uliana), sentenza n. 30868 del 29 Novembre 2018, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Cirillo Ettore), sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018, Corte di Cassazione (pres. Cappabianca Aurelio, rel. Perrino Angelina Maria), sentenza n. 9558 del 18 Aprile 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Campanile Pietro), sentenza n. 8038 del 30 Marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Falaschi Milena), sentenza n. 31108 del 28 Dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Falaschi Milena), sentenza n. 31108 del 28 Dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Macioce Luigi, rel. Scrima Antonietta), sentenza n. 19163 del 02 Agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni, rel. Armano Uliana), sentenza n. 18984 del 31 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni), sentenza n. 16691 del 06 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni, rel. Travaglino Giacomo), sentenza n. 16690 del 06 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rordorf Renato, rel. Tria Lucia), sentenza n. 13577 del 04 Luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Cirillo Ettore), ordinanza n. 9287 del 09 Maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli Luigi Antonio, rel. Di Palma Salvatore), sentenza n. 11294 del 01 Giugno 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli Luigi Antonio, rel. Nobile Vittorio), sentenza n. 9032 del 18 Aprile 2014.

  • Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

    Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Amadei Fausto), sentenza n. 208 del 27 Dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 179 del 21 Novembre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 287 del 29 Luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 160 del 24 Novembre 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Neri Claudio), sentenza n. 103 del 17 Luglio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 67 del 07 Maggio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 174 del 29 Novembre 2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. D’Innella Giovanni), sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009.

  • Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

    Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

  • Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

    La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 54 del 16 aprile 2019, secondo cui la Sezione disciplinare presuppone una Legge costituzionale.

  • Il termine per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF

    Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012 per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 10 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento del C.N.F. 21 febbraio 2014, n. 2), non assumendo invece rilievo la circostanza che siano stati pronunciati dal COA secondo il precedente ordinamento, anziché dal CDD.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 21128 del 2 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 19676 del 21 settembre 2020, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 31026 del 27 novembre 2019.

  • Il termine per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF

    Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012 per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento del C.N.F. 21 febbraio 2014, n. 2), non assumendo invece rilievo la circostanza che siano stati pronunciati dal COA secondo il precedente ordinamento, anziché dal CDD.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 19676 del 21 settembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 31026 del 27 novembre 2019.

  • Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione spetta al CNF (non al TAR)

    Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, ordinanza n. 16548 del 31 luglio 2020

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF da parte della Cassazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020

  • Appropriazione delle somme spettanti al cliente e individuazione del dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare

    Nel caso di illecito permanente del professionista realizzato con l’omissione del rendiconto e con il trattenimento della somma consegnata dal cliente, il momento in cui cessa la permanenza dell’illecito coincide con quello dell’indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, cui può essere equiparata la negazione di averla ricevuta, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020