Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le garanzie ex art. 6 CEDU

    Ai procedimenti disciplinari, in cui sia in gioco il diritto di continuare ad esercitare una professione, non si applicano le garanzie di cui all’articolo 6 CEDU.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

  • Sospensione cautelare: la motivazione sullo strepitus fori

    A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), ma senza automaticità, essendo altresì necessario che il Giudice disciplinare motivi adeguatamente, rispondendo (anche con un legittimo approfondimento motivazionale in sede di impugnazione) a precisa censura dell’interessato, sullo strepitus fori, “costituente ratio della misura, secondo interpretazione più volte proposta”, misura che è posta a tutela del decoro e della dignità dell’avvocatura (Nella specie, l’incolpato aveva riportato una condanna, all’esito dell’udienza dibattimentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di € 3.000 di multa per gravi reati commessi nell’esercizio della professione e il Giudice disciplinare ha compiutamente e razionalmente spiegato che la naturale diffusività della notizia, procurata dalla pubblicità del dibattimento penale, imponeva l’adozione della misura cautelare).

    Corte di Cassazione (pres. Amendola, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 10740 del 22 aprile 2021

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Amendola, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 10740 del 22 aprile 2021

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36 (e, in precedenza, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3), soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Marotta), SS.UU, sentenza n. 10106 del 16 aprile 2021

  • Elezione dei consigli dell’ordine degli avvocati – Titolarità dell’elettorato attivo e passivo – Controversie relative – Giurisdizione del CNF – Sussistenza – Fondamento.

    Ai sensi degli artt. 28, comma 12, e 36, comma 1, della l. 247 del 2012, la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali (che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività) ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria; ciò in quanto tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine (a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina) costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo, sicché, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale (la cui distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi mal si attaglia, peraltro, alla varietà delle competenze attribuite al CNF), mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012), deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102 111 e 113 Cost. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021

  • Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.

    In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all’interessato nelle forme indicate dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, risulta adeguato l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021

  • Componente della commissione per l’esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato – Ineleggibilità ex art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 – Fondamento.

    In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell’ordine forensi, l’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l’ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021

  • Formazione continua: nessuna sanzione per un fatto che, secondo disciplina posteriore, non costituisca più violazione

    L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati con conseguente superamento del contrario principio del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal proprio Consiglio territoriale per non aver assolto l’obbligo di formazione continua nel triennio 2008-2010. Dopo la delibera disciplinare e nelle more del relativo giudizio di impugnazione, entrava in vigore l’art. 11, co. 2, L. Legge n. 247/2012 e conseguente art. 15 Reg. C.N.F. n. 6/2014. In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha accolto l’impugnazione).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • L’obbligo formativo non è assolto né attenuato dall’attività professionale in sè dell’avvocato

    L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021