Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.
Categoria: Giurisprudenza Cassazione
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l’esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense – che avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l’IMI (International Market Information System), abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall’istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente – si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23794 del 29 luglio 2022
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Avvocati stabiliti: il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia solo se rilasciato dalla U.N.B.R.
Il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea. Va, quindi, disattesa, per carenza del requisito del fumus boni iuris, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23794 del 29 luglio 2022
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l’esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense – che avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l’IMI (International Market Information System), abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall’istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente – si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23793 del 29 luglio 2022
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Avvocati stabiliti: il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia solo se rilasciato dalla U.N.B.R.
Il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea. Va, quindi, disattesa, per carenza del requisito del fumus boni iuris, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23793 del 29 luglio 2022
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l’esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense – che avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l’IMI (International Market Information System), abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall’istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente – si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022
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Avvocati stabiliti: il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia solo se rilasciato dalla U.N.B.R.
Il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea. Va, quindi, disattesa, per carenza del requisito del fumus boni iuris, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022
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Inammissibile l’intervento di terzi nei procedimenti forensi
Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento di cancellazione dall’albo dell’avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l’accertamento della provenienza del titolo per l’esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell’attestato abilitativo.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019. -
Appropriazione indebita di somme spettanti al cliente e prescrizione dell’azione disciplinare: l’illecito deontologico è permanente
Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito disciplinare di cui all’art. 31 cdf, corrispondente alla fattispecie delittuosa “parallela” dell’appropriazione indebita (che costituisce reato istantaneo), ha natura permanente, trattandosi di condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022
NOTA:
In tema di prescrizione disciplinare dell’illecito omissivo, cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, le quali si sono espresse con riferimento alla responsabilità disciplinare dell’avvocato qualora l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro un termine perentorio (ad esempio, un atto d’appello), nel qual caso lo spirare del termine stesso, oltre il quale l’atto dovuto non possa più essere utilmente compiuto, determina il momento in cui il termine prescrizionale inizia a decorrere.