L’accusa infondata di una condotta non conforme alla deontologia professionale può costituire fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, sanzionabile nello stesso processo in cui sia proferita ex art. 96 cpc.
Categoria: Giurisprudenza Cassazione
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Il rimborso forfetario non richiede una specifica istanza di parte
Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 140/2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.
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La liquidazione delle spese legali secondo il range indicato nei parametri forensi non è sindacabile in sede di Legittimità
In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140/2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla ivi allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete: l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella. In ogni caso, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate.
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La forma dell’accordo sul compenso professionale
L’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2233 cc, che non può ritenersi abrogata dall’art. 13, comma 2, L. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale. Conseguentemente: 1) tanto la proposta quanto l’accettazione devono rivestire la forma scritta, non essendo all’uopo sufficiente un comportamento concludente, né la scrittura in parola può essere sostituita da mezzi probatori diversi, come una dichiarazione di quietanza ovvero una fattura; 2) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato determinato con delibera societaria, a cui l’avvocato aveva poi aderito, dando esecuzione al mandato ed emettendo la relativa fattura, ma senza formalizzare l’accettazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso l’esistenza di un valido accordo sul compenso).
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L’avvocato stabilito addetto all’Ufficio legale di un ente pubblico
L’avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità e incompatibilità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (artt. 4 co. 2, e 5 co. 2 D.Lgs. 96/2001), ivi compresa la possibilità di iscriversi nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23 L. 247/2012. Ne consegue che ben può l’avvocato integrato addetto all’ufficio di un Ente pubblico, ove ricorrano tutte le citate condizioni di Legge, essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, facendo però menzione della circostanza che l’esercizio della professione è limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale è addetto.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16263 del 8 giugno 2023
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Ai procedimenti di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Alla cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare, per cui è sufficiente il solo rispetto del quorum per l’adozione della delibera.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023
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Il sindacato di legittimità non riguarda il merito delle valutazioni disciplinari del CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché ai sensi dell’art. 111 Cost. per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non nei limiti di una valutazione di esistenza del requisito della motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023
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L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà e lede l’immagine dell’intera classe forense
L’obbligo (anche) deontologico di fatturazione (artt. 16 e 29 cdf) costituisce espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Infatti, il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023
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Anche l’importo corrisposto a titolo di palmario soggiace agli obblighi fiscali e di fatturazione
Il “palmario” costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale. Tuttavia, la connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023
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L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023