Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • PRESCRIZIONE Illecito permanente – Decorrenza – Dalla cessazione della permanenza – Conseguenze – Nell’ipotesi di appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario – Fattispecie.

    La prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omessa restituzione di una somma di denaro ricevuta a titolo di deposito fiduciario, non rileva il momento in cui essa sia stata, infine, restituita, bensì quello (anteriore) in cui il professionista abbia negato il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando quello proprio di trattenerla.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare assicura che la pretesa punitiva dell’Ordine forense non sia esercitata in modo indefinito

    La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, la quale delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare e vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche, ha rigettato l’impugnazione in parte qua).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023

  • Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di Legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Infatti, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In definitiva, resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023

  • La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali

    La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando quindi il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione (Nella specie, la S.C. ha escluso che si potesse configurare immutazione del fatto nella decisione del CNF, il quale aveva affermato la responsabilità dell’incolpato anche ai sensi dell’art. 50 cdf ancorché il CDD gli avesse formalmente contestato solo la violazIone dell’art. 24 cdf).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023

  • Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

    Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023

  • GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della norma più favorevole – Criteri.

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023