Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Categoria: Giurisprudenza Cassazione
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L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf costituisce illecito deontologico permanente.
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Procedimento disciplinare: il viaggio all’estero “per motivi familiari” non costituisce legittimo impedimento
In tema di giudizio disciplinare, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, proprio il giorno dell’udienza disciplinare, l’incolpato si sarebbe dovuto recare all’estero per imprecisati “motivi familiari”, e aveva acquistato il relativo biglietto aereo solo dopo aver ricevuto la comunicazione della data dell’udienza dibattimentale).
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La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.
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Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale
La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023. -
Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio
In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati né quello di escluderli successivamente allo scrutinio.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
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GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024
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Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Omessa partecipazione a elezioni per mandato infrabiennale – Interruzione della consecutività – Esclusione – Dimissioni anticipate per svolgimento di incarico incompatibile con la carica – Irrilevanza.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall’art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l’intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell’interessato e dalle ragioni della sua scelta. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9751 del 11 aprile 2024
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Elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina – Impugnazioni – Art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Applicabilità analogica – Dies a quo per il reclamo.
In tema di elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la decorrenza del termine per l’impugnazione del procedimento elettorale va individuata nell’atto conclusivo della proclamazione degli eletti, applicando analogicamente, in assenza di norme specifiche, il criterio dettato dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9749 del 11 aprile 2024
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La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)
In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Luciotti), SS.UU., sentenza n. 20867 del 26 luglio 2024