Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30694 del 14 novembre 2024

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 29439 del 14 novembre 2024

  • La tipicità dell’illecito deontologico è soltanto tendenziale

    Per l’illecito disciplinare dei professionisti non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito proprio del diritto penale, e non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione – e conseguente valutazione – è affidata all’autonomia dell’ordine professionale. Infatti, la Corte non può sostituirsi all’organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale qual è quella ritenuta dal CNF con riguardo agli atti lesivi “del decoro e della dignità” professionali. Per converso, la Corte può sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • Procedimento disciplinare: la Cassazione non entra nel merito delle valutazioni deontologiche operate dal CNF

    Il sindacato di legittimità nel procedimento disciplinare degli avvocati non si estende al piano delle valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi a esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione messa a base della decisione finale. L’apprezzamento della rilevanza della condotta dell’incolpato rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di sindacato, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28322 del 4 novembre 2024

  • Illecito disciplinare costituente anche reato: nel regime previgente, la prescrizione decorreva dal giudicato penale (ma solo se non fosse già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione)

    In tema di responsabilitàdisciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l’azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell’ iniziativa disciplinare, previsto dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’ imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un’ imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell’ inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28316 del 4 novembre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28316 del 4 novembre 2024

  • L’avvocato che tace l’evento interruttivo del processo per morte/estinzione del soggetto rappresentato non vìola il dovere di verità

    Il dovere di verità di cui all’art. 50 cdf, ancorché idoneo ad assumere rilievo processuale attraverso i filtri degli artt. 88 e 96 cpc, non impone all’avvocato di comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della parte rappresentata, giacché la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest’informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto. Peraltro, in tal caso il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione (che è la condotta sanzionata dalla predetta norma deontologica), ma semmai tace un’informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024