Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La prova del legittimo impedimento deve essere precedente all’evento

    Non ha senso provare a posteriori l’esistenza di un impedimento a comparire ad una udienza già tenuta (se non provando altresì l’impossibilità di comunicare in tempo utile il suddetto impedimento) sia perché è onere della parte impedita evitare che sia posta in essere un’attività che si ritiene di aver diritto a far ripetere proprio a causa del proprio impedimento sia perché la documentazione di impedimento a comparire ad una seduta (in assenza di prova rigorosa della impossibilità di produrla in tempo utile) non può essere presa in considerazione dopo che è trascorso del tempo dalla seduta alla quale essa si riferisce, non fosse altro perché presentandola (senza alcuna valida giustificazione, che, sola, potrebbe sostenere una “rimessione in termini”) dopo che la seduta è stata tenuta ci si sottrarrebbe ad un controllo efficace (in quanto svolto nell’immediatezza) in ordine alla veridicità della attestazione in essa contenuta.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015

  • Sospensione cautelare e attualità dello strepitus fori

    La sospensione cautelare di un avvocato dall’attività professionale si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza) ma anche con riguardo allo “strepitus fori” -da accertarsi in concreto, ad esempio sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidiani che abbia le caratteristiche dell’attualità. In particolare, lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l’adozione della misura cautelare in sede disciplinare, ovvero nell’ipotesi di procedimento disciplinare avviato da tempo, giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’inizio del procedimento disciplinare. Deve pertanto a fortiori escludersi che possa valere a sostenere la sospensione in parola uno “strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2015

  • Sospensione cautelare e sospensione-sanzione

    L’istituto della sospensione cautelare -a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare), pur configurata nelle norme del R.D.L. del 1933- trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio dell’Ordine locale il potere di valutarne l’opportunità, in un’ottica di concreta valutazione dello “strepitus fori” e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2015

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha 56 RDL n. emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 24-1-2013 n. 1716, Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19513, Cass. S.U. 5-7-2006 n. 15289, Cass. S.U. 17-9-2004 n. 18771, Cass. S.U. 6-6- 2003 n. 9075, Cass. S.U. 27-3-2002 n. 4446.

  • La mancata comunicazione del procedimento all’incolpato e al Pubblico Ministero prima dell’atto di citazione

    Qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 r.d. 37/1934, la mancata comunicazione del procedimento all’incolpato e al Pubblico Ministero prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48 non comporta alcuna sanzione di nullità.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 2355 del 9 febbraio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass., ss. uu., 20843/07, 5072/05, 1988/98.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Di Amato), SS.UU, sentenza n. 1822 del 2 febbraio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di omesso rendiconto e ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Di Amato), SS.UU, sentenza n. 1822 del 2 febbraio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • I fatti commessi prima dell’scrizione all’albo o registro non rilevano a fini disciplinari

    L’azione disciplinare non può essere esercitata nei confronti degli avvocati in relazione a fatti di rilevanza penale risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, pur se idonei a determinare uno “strepitus fori” nel periodo di iscrizione all’albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato la sospensione disciplinare irrogata al praticante avvocato per fatti precedenti all’iscrizione nell’omonimo registro, sebbene accertati con sentenza successiva all’iscrizione stessa).

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25369 del 1 dicembre 2014

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito dal contrario principio espresso da Cass. SSUU sentenza 1-2-2010 n. 2223.

  • Sanzione disciplinare del praticante e, per il medesimo fatto, successivo rigetto della domanda di iscrizione all’albo: escluso il divieto di ne bis in idem

    Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile) non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di iscrizione all’albo (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’asserita illegittimità del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati sulla base del medesimo fatto – ovvero una condanna in sede penale – che a suo tempo era stato già utilizzato a fini disciplinari per infliggere all’allora praticante la sospensione dall’esercizio professionale per 12 mesi).

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25368 del 1 dicembre 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 27 giugno 2011, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 227,

  • Il patto di quota lite non può derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati

    La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, nonché Perfetti U. (già vice pres. CNF), Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, in Riv. Dir. Civ., n. 2/2013, pag. 413 e ss.