Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

  • Procedimento disciplinare: le dichiarazioni dei terzi non valgono come confessioni

    Le dichiarazioni scritte rilasciate da terzi nel procedimento disciplinare non possono essere apprezzate come confessioni, trattandosi di privati che non sono parti del procedimento stesso, ma hanno unicamente il valore proprio degli elementi indiziari che come tali sono valutati dal giudice disciplinare nel contesto probatorio emergente dagli atti.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.

  • Controllo di legittimità e mancata ammissione di una prova

    La mancata ammissione della prova sollecitata dall’incolpato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità, essendo in facoltà del C.n.f. procedere a tutte le indagini istruttorie ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.

  • La notifica della decisione disciplinare al domicilio eletto presso il difensore

    Nel caso l’incolpato abbia, nel corso del procedimento disciplinare, eletto domicilio nello studio del proprio difensore, in tale luogo soltanto deve effettuarsi la valida ed efficace notificazione della decisione e dalla data della notifica in siffatto modo eseguita decorre il termine della impugnazione, a nulla rilevando che l’incolpato stesso abbia avuto aliunde conoscenza della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva estratto copia della decisione disciplinare presso il COA, che gli aveva notificato la decisione stessa in luogo diverso dal domicilio eletto).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Amatucci), SS.UU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014, Corte di Cassazione (pres. Adamo, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11025 del 20 maggio 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153.

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF né al TAR

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense (stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF), né innanzi al TAR, in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa, sentenza del 22 luglio 2015, n. 129).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 14 marzo 2015, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122.
    Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • La convocazione dei Consiglieri è a forma libera

    In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 122)

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

  • Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 122)

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

  • Dinanzi al CNF, la prescrizione disciplinare è interrotta con effetto permanente

    Nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense, la prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta, ex artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., con effetto permanente che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Cass., SS.UU, nn. 187/01; 3613/07; 1905/04; 18838/03; 6295/03; 5072/03; 3891/04; 24094/06.

  • I presupposti per la sospensione cautelare delle sentenze del CNF

    La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Perfetti, rel. Neri, sentenza del 22 luglio 2015, n. 114).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016