Categoria: abc

  • Reato continuato e prescrizione dell’azione disciplinare

    Il giudicato penale che abbia applicato la disciplina della continuazione, ex art. 81 cpv c.p., ravvisando il nesso del medesimo disegno criminoso tra i reati e, dunque, un unico reato continuato, non consente, ai fini della rilevanza deontologica delle condotte, di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di consumazione di ogni singolo illecito (cfr. art. 158 cp), giacché in sede disciplinare le plurime ripetute violazioni di carattere omogeneo e continuato non possono considerarsi in modo atomistico e frazionato, con la conseguenza che la prescrizione non inizia a decorrere quando ancora sia in corso e perduri la specifica condotta illecita del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 173 del 17 ottobre 2022.

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    La violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 156 del 25 luglio 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 156 del 25 luglio 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 156 del 25 luglio 2023

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 155 del 25 luglio 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 155 del 25 luglio 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 155 del 25 luglio 2023

  • La celebrazione del procedimento disciplinare presuppone l’iscrizione all’albo dell’incolpato

    La radiazione dall’albo divenuta definitiva e quindi eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, rende improcedibile quest’ultimo, quand’anche pendente in fase di gravame avanti al CNF, dovendo quindi dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all’impugnazione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto impugnazione avverso la sanzione della sospensione disciplinare, allorché nelle more del procedimento stesso veniva eseguita, perché passata in giudicato, la sanzione della radiazione irrogatagli in diverso procedimento disciplinare per altri fatti di rilievo deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 154 del 25 luglio 2023

    NOTA:
    Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 48 del 13 maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 130 del 25 giugno 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Scarano, rel. Caia), sentenza n. 110 del 22 maggio 2021.

  • La sanzione disciplinare non “decade” dopo 10 anni

    La sanzione disciplinare definitiva rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno a specifici fini (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto la cessazione degli effetti della censura irrogatagli oltre dieci anni prima, al fine di poter accedere alla qualifica di mediatore, all’uopo invocando una sorta di limitata efficacia temporale delle sanzioni disciplinari, in analogia con quanto previsto in sede civile a proposito della c.d. actio judicati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 153 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    Per alcuni esempi di efficacia indiretta delle sanzioni disciplinari a tempo indefinito, si vedano:

    • l’art. 7 L. n. 53/1994 in tema di notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura;
    • l’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989 in tema di difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (rectius, avvertimento);
    • l’art. 81 DPR n. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
    • l’art. 4, co. 4, lett. c, DM n. 180/2010 in tema di mediaconciliazione, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento.

    Invece, per una espressa limitazione temporale dell’efficacia delle sanzioni disciplinari, cfr. l’art. 3, co. 3, L. n. 113/2017, secondo cui “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.”.
    Si ricorda, infine, che l’istituto della riabilitazione non si applica alle sanzioni disciplinari (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174), e lo stesso dicasi per aministia, indulto e benefici penali della non menzione (per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116).

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021.