L’avvocato che non adempia agli incarichi ricevuti, ometta di restituire la documentazione ai clienti e fornisca ai clienti informazioni non corrispondenti al vero, viola i doveri di diligenza, lealtà e verità e lede l’immagine e il prestigio dell’intera classe forense. La reiterazione della condotta illecita giustifica l’applicazione della sanzione della cancellazione dall’Albo professionale (in luogo di quella della radiazione). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisioni Consiglio Ordine Roma, 30 aprile 1992 e 26 marzo 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 8 novembre 1993, n. 130