Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ottenuta senza causa una somma di denaro non la restituisca nonostante l’emissione di un decreto ingiuntivo, che ometta di partecipare ad una udienza provocando così l’estinzione di un procedimento d’appello e che, nonostante le ripetute sollecitazioni, restituisca tardivamente atti e documenti di causa. (Nella specie è stata ridotta la sanzione della sospensione da mesi dieci a mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 26 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 18 novembre 1998, n. 164